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Stan cywilny

Civil Status – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Si informa infine che, a partire dal 15 novembre 2021, i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia APR-Anagrafe popolazione residente, che AIRE – Anagrafe italiani residenti all’estero) hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici.

Il rilascio di tali certificati è gratuito e possibile solo a condizione di avere un’identità digitale (CIE, SPID o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Il sito al quale è necessario connettersi è https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ ;

i certificati che si possono richiedere, per sé oppure per i familiari conviventi anagraficamente, sono:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Per prenotare un appuntamento è attivo il nuovo servizio Prenot@mi, accessibile cliccando qui.

La cancelleria consolare dell’Ambasciata rimane a disposizione dei connazionali, in caso di necessità o dubbi relativamente ai predetti certificati, all’indirizzo statocivile.varsavia@esteri.it

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Vademecum in materia di matrimoni in Polonia

Per contrarre matrimonio in Polonia, i Comuni polacchi richiedono la seguente documentazione:

  1. Documento d’identità in corso di validità con fotografia (passaporto italiano, carta d’identità);
  2. Estratto dell’atto di nascita in originale (completo dei nomi dei genitori), rilasciato dal Comune italiano su modello multilingue previsto dalla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976;
  3. Nulla osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia.
  4. Per le persone già coniugate, occorre l’estratto dell’atto di matrimonio con annotazione del divorzio (anche in questo caso occorre rivolgersi al comune italiano competente) oppure la copia autenticata della sentenza di divorzio passata in giudicato, corredata dalla traduzione giurata in polacco e per le persone in stato di vedovanza – un estratto dell’atto di morte del coniuge.

Per ottenere il “nulla osta”, l’interessato dovrà presentare a questa Cancelleria Consolare la seguente documentazione:

  • Richiesta di nulla osta al matrimonio (modulo disponibile sul sito dell’Ambasciata nella sezione “Modulistica” o presso lo sportello della Cancelleria Consolare)
  • Documento d’identità più una fotocopia
  • Fotocopia di un valido documento d’identità del/la fidanzato/a polacco/a;
  • Estratto dell’atto di nascita di cui al punto 2 più una fotocopia;
  • Certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero o certificato di stato libero, rilasciato dal Comune di residenza o dal competente Ufficio consolare (tale documento non occorre se il richiedente è iscritto all’AIRE con residenza in Polonia).

Il nulla osta, redatto in duplice lingua e valido 180 giorni, di solito viene rilasciato a vista. È possibile delegare una terza persona al ritiro del nulla osta, ma in tal caso occorre anticipare per e-mail la richiesta e la documentazione necessaria e attendere la risposta da parte di questo Ufficio.

Il rilascio del Nulla osta richiede il pagamento della relativa percezione consolare, il cui ammontare in Zloty è calcolato trimestralmente secondo il tasso di ragguaglio consolare trimestrale Euro/Zloty pubblicato alla seguente link.

Si precisa infine che i cittadini che intendono contrarre matrimonio davanti alle Autorità della Polonia, non devono richiedere le “pubblicazioni matrimoniali” previste dall’art. 93 del Codice Civile italiano.

Approfondimenti
  • Stato civile

    Informazioni Generali

    (Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)

    • Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
    • L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
      – della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
      – della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
      – della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
      – della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
      – della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
      – della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un’unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. La costituzione dell’unione civile avviene davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
    • I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
    • Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
    • Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna  non può essere attualmente applicata  per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.