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Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Normativa). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

 

CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.?

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

 

COME SI EFFETTUA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.?

La richiesta ve effettuata attraverso il portale “Fast It” (Servizi Consolari Online): raggiungibile al seguente link https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

 

COME REGISTRARSI SUL PORTALE FAST IT?

La registrazione su Fast It è possibile tramite SPID oppure indicando un indirizzo e-mail e una password.

Si prega di NON utilizzare indirizzi PEC per la registrazione.

All’atto della registrazione l’utente riceverà una mail contenente un link di attivazione dell’utenza. Una volta attivato l’account, si potrà usufruire dei servizi presenti sul portale Fast it.

 

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?

Per effettuare l’iscrizione all’AIRE occorre presentare i seguenti documenti in formato digitale:

  • un documento comprovante la cittadinanza italiana del richiedente;
  • i documenti d’identità di tutti i familiari residenti in Polonia con l’interessato;
  • un documento comprovate l’attuale indirizzo di residenza in Polonia (certificato ufficiale rilasciato dai comuni polacchi, contratto d’affitto, contratto di lavoro, utenze ecc.).

Sarà possibile scaricare il modulo “Richiesta di iscrizione AIRE” che va firmato con lo SPID. In alternativa, si potrà stampare, firmare, scansionare e caricare sul portale FAST IT.

 

Attenzione! I figli maggiorenni devono presentare la richiesta d’iscrizione AIRE separatamente.

 

COME CAMBIARE L’INDIRIZZO A.I.R.E.?

Per comunicare il cambio d’indirizzo AIRE è necessario richiedere il servizio “Comunicare la variazione della propria residenza”.

Attenzione! Si prega di NON presentare nuove richieste d’iscrizione AIRE.

 

Per la variazione dell’indirizzo AIRE occorre presentare i seguenti documenti in formato digitale:

  • un documento d’identità italiano in corso di validità. In caso il richiedente fosse sprovvisto di un documento valido potrà allegare un documento scaduto o l’atto di nascita italiano;
  • un documento comprovate il nuovo indirizzo di residenza in Polonia (certificato ufficiale rilasciato dai comuni polacchi, contratto d’affitto, contratto di lavoro, utenze ecc.).

Sarà possibile scaricare il modulo “Comunicazione cambio di residenza”, che  va firmato con lo SPID. In alternativa, si potrà stampare, firmare, scansionare e caricare sul portale FAST IT.

 

COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E?

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

Approfondimenti
  • Aggiornamento normativo

    Si informa l'utenza italiana che, a partire dal 26 marzo 2019, a seguito dell’aggiunta dell’art. 9 bis alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, stabilita dall’art. 16, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22, tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai comuni italiani in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purchè completa, salvo non sia stata resa in precedenza la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza in Italia.
    La norma prevede altresì che la decorrenza dell'iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai comuni, sia invece fissata al 26 marzo 2019.