Per un elenco di traduttori giurati riconosciuti in Polonia si rimanda alla sezione „Professionisti di lingua italiana„.
L’apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato:
http://www.hcch.net/.
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Legalizzazione documenti
La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l’autenticità della sua firma.
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all’originale da un traduttore ufficiale oppure dall’ufficio consolare.
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita “postilla” (o apostille). L’apostille viene apposta dall’Autorità interna designata da ciascuno Stato; l’atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione.
Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.
La novità più rilevante è l’entrata in vigore (per l’Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l’obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro.
Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000, artt. 30-34; Regolamento UE 2016/1191
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Conformità traduzioni
Un atto straniero che debba valere in Italia deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata conforme dalla rappresentanza diplomatico/consolare competente o da un traduttore ufficiale.
Tuttavia il Regolamento UE 2016/1191 prevede, per gli Stati aderenti, che gli atti pubblici emessi su moduli standard plurilingue non necessitino di traduzione.
Principale normativa di riferimento: D.lgsl. 445/2000 art. 33; Regolamento UE 2016/1191.