Imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT)
Quest’imposta è regolata dalla legge del 26 luglio 1991 (Testo Unico in G.U. 2010, n. 51, pos. 307 e n. 57, pos. 352).
Sono soggette all’imposta:
- le persone fisiche residenti in Polonia: chi abbia in Polonia il centro dei propri interessi personali ed economici o viva in Polonia per più di 183 giorni nell’arco dell’anno fiscale.
La tassazione viene effettuata su tutti i redditi, indipendentemente da dove essi sono stati prodotti.
- le persone fisiche non residenti in Polonia, limitatamente ai redditi prodotti sul territorio polacco.
Sono soggetti all’imposta tutti i tipi di redditi percepiti dalle persone fisiche, ad eccezione di quelli esenti da tassazione conformemente a quanto previsto dalla normativa tributaria (c.d. detrazioni fiscali).
Per reddito s’intende la differenza fra gli introiti complessivi e i costi sostenuti per realizzarli (es. costo dei mezzi pubblici impiegati per raggiungere il luogo di lavoro) in un dato anno fiscale.
La normativa fiscale stabilisce che, successivamente alla conclusione dell’anno fiscale ed entro il 30 aprile di quello successivo, i contribuenti sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione tributaria le dichiarazioni relative al reddito realizzato durante l’anno fiscale in oggetto.
L’imposta sul reddito da lavoro dipendente delle persone fisiche è trattenuta mensilmente dal datore di lavoro e versata all’Amministrazione tributaria entro il giorno 20 del mese successivo.
Tra Italia e Polonia esiste un accordo per evitare la doppia tassazione in materia di imposte sul reddito, firmato il 21 giugno 1985 e ratificato con L. 97/1985.
Aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2024:
- Redditi fino a 120.000 PLN (circa € 28mila): 12%. Aliquota che decresce proporzionalmente al decrescere del reddito fino a 3600 PLN.
- Redditi oltre 120.000 PLN: 10.800 PLN a cui si aggiunge il 32% del reddito eccedente i 120000 PLN.
Si deve poi ricordare che, in Polonia, gli individui fino ai 26 anni di età sono esenti da trattenute PIT, così come lo sono gli individui con redditi inferiori ai 30.000 PLN.
Contributi sociali e previdenziali
I lavoratori dipendenti e i datori di lavoro, entro il giorno 15 del mese successivo, sono tenuti anche a versare i seguenti contributi al sistema sociale e previdenziale (allo ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych):
Contributo (espresso in percentuale del salario lordo mensile) | Totale | A carico del lavoratore | A carico del datore di lavoro |
Contributi pensionistici | 19.52 | 9.76 | 9.76 |
Contributi d’invalidità | 8 | 6.5 | 1.5 |
Assicurazione contro la malattia | 2.45 | – | 2.45 |
Assicurazione contro gli infortuni | 0.67-3.33 | 0.67-3.33 | – |
Assenze per malattia, maternità o altri casi.
Assenze | Periodo | Addizionali |
Malattia (retribuzione a carico del datore di lavoro o dello ZUS, ente di previdenza sociale) | – 14 giorni con retribuzione all’80% da parte del datore di lavoro, se il lavoratore ha più di 55 anni;
– 33 giorni con retribuzione all’80% da parte del datore di lavoro (100% solo in casi particolari di ricovero); – Prolungamento fino a 182 giorni, sempre con retribuzione all’80%, a carico dello ZUS. |
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Per maternità: 100% della retribuzione
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– 20 settimane se parto singolo;
– 31 settimane se parto gemellare; – 33, 35 o 37 settimane e, rispettivamente, 3, 4 o 5 bambini. |
– 6 settimane se parto singolo;
– 8 settimane se parto gemellare o plurigemellare. |
Matrimonio del dipendente | – 2 giorni. | |
Nascita del figlio | – 2 giorni | |
Morte e funerale del coniuge del dipendente o del figlio, del padre, della madre (anche acquisiti) | – 2 giorni | |
Matrimonio del figlio del lavoratore | – 1 giorno | |
Morte e funerale della sorella, del fratello, della suocera, del suocero, della nonna o del nonno o di qualunque altra persona a carico o a cura del lavoratore | – 1 giorno |
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (CIT)
Quest’imposta è disciplinata dalla legge del 15 febbraio 1992 (G.U. del 2000, n. 54, pos. 654 e successive modifiche).
Soggetti passivi di tale imposta sono:
- le società aventi sede legale o amministrativa in territorio polacco.
La tassazione viene effettuata su tutti i redditi, indipendentemente da dove essi sono stati prodotti.
- le società non aventi sede legale o amministrativa in Polonia, limitatamente ai redditi prodotti sul territorio polacco.
Sono esenti da tassazione i redditi prodotti dai fondi d’investimento polacchi (inclusi i fondi che investono nel settore immobiliare).
Le società operanti nella Zona d’Investimento Polacca (PIZ), qualora ottemperino alle condizioni stabilite in materia (v.si scheda “Incentivi agli investimenti”), sono anch’esse beneficiarie di esenzioni variabili a seconda delle aree dove si sono insediate.
La regola generale stabilisce che l’oggetto dell’imposizione è costituito dalla differenza fra gli introiti e i costi sostenuti per realizzarli oppure per mantenere o garantire le relative fonti, con possibilità di avere costi dedotti o detratti, qualora destinati a specifiche finalità.
La tassazione avviene mediante applicazione di un’aliquota proporzionale, che è stata progressivamente ridotta fino ad attestarsi al 19% della base imponibile.
V’è tuttavia un’aliquota più bassa, prevista al 9% della base imponibile, per:
- “Piccoli Contribuenti”: qualora il reddito della persona giuridica per l’anno fiscale precedente non abbia superato il valore di PLN 2mln, IVA inclusa.
- Chi sia nel primo anno di attività d’impresa, se questa non deriva da trasformazione o fusione.
La dichiarazione annuale dei redditi (CIT-8) deve essere consegnata entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’anno fiscale.
Il pagamento delle imposte avviene, invece, mediante pagamenti mensili (trimestrali qualora la società abbia un turnover, per l’anno fiscale precedente, entro la soglia di € 2mln) in acconto e un versamento a saldo al termine dell’esercizio fiscale, anche in questo caso entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’anno fiscale.
È prevista la possibilità, previo il superamento di certi requisiti, di adottare sistemi d’imposizione alternativi, quali ad esempio il c.d. CIT-Estone.
Imposta sul valore aggiunto (VAT)
La legge dell’8 gennaio 1993 che regolava l’imposta sul valore aggiunto è stata sostituita, dopo l’ingresso della Polonia nell’Unione Europea, dalla legge dell’11 marzo del 2004 (Ustawa o podatkach od towarów i usług; G.U. del 2004, n. 54, pos. 535 e successive modifiche), che ha modificato la disciplina fiscale polacca sull’IVA, allineandola a quella comunitaria. A questo, si aggiungono diversi Regolamenti del Ministero delle Finanze, tra cui quello che regola le esenzioni.
È passibile di tale imposta ogni scambio o transazione di beni o servizi avvenuta all’interno del territorio polacco da persone fisiche o giuridiche tassabili, così come lo scambio di beni e servizi con altri Stati Membri dell’Unione, nonché l’importazione di beni e servizi dall’estero.
Tutti i soggetti che intendono svolgere attività tassabili sono tenuti a registrarsi quali contribuenti IVA prima che il valore netto dei suoi beni raggiunga i PLN 42.000. Possono essere esentati i contribuenti che, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, non abbiano superato un fatturato imponibile di 200.000 PLN nell’anno precedente.
Il versamento dell’imposta ha frequenza mensile (con possibilità di optare per una quadrimestrale qualora le vendite annue siano entro una certa soglia) e deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo a quello (o al quadrimestre) di riferimento.
I contribuenti che effettuano transazioni commerciali di beni con altri Paesi UE e forniscono servizi per i quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente sono tenuti a presentare i relativi elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari a cadenza mensile (con possibilità di optare per una trimestrale nel caso non vengano superate determinate soglie percentuali).
Essi devono inoltre inviare i modelli INTRASTAT alle Autorità doganali entro il giorno 10 del mese successivo a quello durante il quale è avvenuta la transazione.
Anche in Polonia, la dichiarazione IVA viene effettuata solo in via telematica mediante il modello JPK_VAT.
In data 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove aliquote. Le principali sono le seguenti:
- aliquota ordinaria del 23%. Si applica a tutti i beni e servizi, eccetto quelli coperti da aliquota speciale.
- aliquota ridotta al 8% sui seguenti beni e servizi: generi alimentari, prodotti medici e farmaceutici, servizi alberghieri e di ristorazione, edilizia residenziale.
- aliquota ridotta al 5% su prodotti agricoli non trasformati e sui generi alimentari di base (pane fresco, latticini, alcuni prodotti a base di carne, prodotti a base di farina (come grano e pasta) e succhi.
- aliquota ridotta allo 0% su forniture intra-comunitarie di beni ed esportazioni di beni in Paesi extra-comunitari.
Di regola – sebbene con diverse eccezioni – sono esenti dall’IVA anche i servizi forniti a soggetti che conducono attività economica non aventi sede o non residenti in Polonia.
(ultimo aggiornamento febbraio 2025)