ATTENZIONE: NUOVA NORMATIVA SULLA CITTADINANZA
Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Pertanto un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.
Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:
CASO 1)
Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza .
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana sarà necessario allegare alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita, documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana, ad esempio un certificato PESEL (zaświadczenie z rejestru PESEL) nel quale siano indicate tutte le cittadinanze del richiedente note alle autorità polacche.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 2)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
In questo caso sarà necessario aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi.
CASO 3)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
Allegare alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano, ad esempio un certificato PESEL (zaświadczenie z rejestru PESEL) nel quale siano indicate tutte le cittadinanze del richiedente note alle autorità polacche.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 4)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Aggiungere alla documentazione indicata di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte di uno dei nonni, ad esempio un certificato PESEL (zaświadczenie z rejestru PESEL) nel quale siano indicate tutte le cittadinanze del richiedente note alle autorità polacche.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Tuttavia, qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, la nuova legge permette in alcuni casi l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge attraverso una Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri figli di cittadini italiani per nascita (Jure sanguinis)
DOCUMENTI DA PRESENTARE SEMPRE IN OGNI CASO
FIGLIO NATO IN COSTANZA DI MATRIMONIO
Per trascrivere la nascita di un figlio nato in costanza di matrimonio occorre presentare alla Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata:
- estratto dell’atto di nascita rilasciato in formato plurilingue;
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori;
- richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del figlio con indicazione del Comune italiano competente firmata da entrambi i genitori. Il modulo si trova sotto la voce “Modulistica“.
La suddetta documentazione, in originale, può essere presentata:
- di persona, previo appuntamento per i servizi di stato civile prenotabile al seguente link https://prenotami.esteri.it/
- tramite posta ordinaria indirizzata a questa Cancelleria Consolare all’indirizzo Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
FIGLIO NATO DA GENITORI NON CONIUGATI
Per trascrivere la nascita di un figlio nato da genitori non coniugati occorre presentare alla Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata:
- estratto dell’atto di nascita rilasciato in formato plurilingue
- fotocopia del verbale di riconoscimento del bambino autenticata dal competente ufficio dello stato civile polacco oppure certificato di riconoscimento, con traduzione giurata in italiano
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
- richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del figlio con indicazione del Comune italiano competente firmata da entrambi i genitori. Il modulo si trova sotto la voce “Modulistica“.
La suddetta documentazione, in originale può essere presentata:
- di persona, previo appuntamento per i servizi di stato civile prenotabile al seguente link https://prenotami.esteri.it/
- tramite posta ordinaria indirizzata a questa Cancelleria Consolare all’indirizzo Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa
ALLEGATI
Tutti i moduli di richiesta si trovano sotto la voce “Modulistica“.