
Ove presentino regolare opzione DIRETTAMENTE AL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza a norma dell’art. 4-bis, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459, le seguenti categorie di elettori:
- i cittadini italiani residenti in Italia che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle votazioni, in un Paese estero;
- i cittadini italiani iscritti AIRE in altra circoscrizione consolare che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle votazioni, in una circoscrizione consolare diversa da quella di residenza permanente;
- il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all’art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001);
- il personale dello Stato in servizio all’estero (di cui all’art. 1, comma 9, L. 470/1988);
- i familiari conviventi delle summenzionate quattro categorie.
Per ricevere il plico elettorale (contenente la scheda per il voto) all’indirizzo di temporanea dimora all’estero, i sopramenzionati elettori dovranno trasmettere DIRETTAMENTE AL PROPRIO COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2026.
L’opzione (esercitabile tramite il Modulo) deve essere inviata AL COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali per posta, posta elettronica ordinaria o certificata.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d’identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo (ATTENZIONE: se si abita in un condominio in Polonia è necessario indicare anche il NUMERO DI APPARTAMENTO) a cui andrà inviato il plico elettorale così come l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, ossia di trovarsi temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi.
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (18 febbraio 2026). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.
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