Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenza diretta da avo italiano senza interruzioni nella trasmissione della cittadinanza) - Indicazioni generali:
Ai sensi dell’art.1 della Legge 91/92 è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati da madre italiana dopo il 1° gennaio 1948.
La cittadinanza italiana si trasmette senza limiti di generazione, con la condizione che non vi siano state interruzioni nella trasmissione da una generazione all’altra e che nessuno degli ascendenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza. Il richiedente deve quindi dimostrare di discendere da un avo italiano senza che vi sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.
Si precisa che le istanze possono essere presentate esclusivamente nel paese di residenza. Pertanto, ai fine della presentazione di un'istanza di ricostruzione di cittadinanza iure sanguinis presso questa Ambasciata, è richiesto il possesso di un regolare permesso/titolo di soggiorno che attesti l'abituale residenza in Polonia.
Atti e documenti da presentare il giorno dell'appuntamento (da prenotarsi esclusivamente tramite l'applicativo Prenot@mi)
1) Istanza dell’interessato/a (clicca qui per scaricare il modulo);
2) Permesso/titolo di soggiorno in Polonia;
3) Documentazione dell’Avo nato in Italia:
a) Estratto dell’atto di nascita, con indicazione di paternità e maternità, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
b) Certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti del Paese di emigrazione (completo di tutte le varianti dei nomi, qualora il nome o cognome dell’avo risulti modificato all’interno dei successivi atti formati all’estero, sia per quanto riguarda lo stesso che per i suoi discendenti);
c) Certificato NEGATIVO di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti di eventuali altri Stati esteri in cui l’Avo abbia risieduto;
d) Atto di matrimonio;
e) Atto di morte (se deceduto);
N.B. Nel caso in cui l’Avo italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa documentazione attestante la naturalizzazione, dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza straniera. La naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.
6) Documentazione di ognuno dei discendenti in linea retta dell’Avo:
a) Atto integrale di nascita, con indicazione di paternità e maternità;
b) Atto di matrimonio (questo documento ha una validità di 6 mesi per i discendenti ancora in vita);
c) Atto di morte (se deceduto).
7 ) Documentazione del/la richiedente la cittadinanza italiana:
a) Atto integrale di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni;
b)Eventuale atto di matrimonio (questo documento ha una validità di 6 mesi);
c) Copia del passaporto in corso di validità.
Requisiti dei predetti documenti:
Ciascuno dei documenti deve essere in originale e legalizzato o apostillato dalla competente Autorità nel paese di emissione del documento, tradotto in italiano da un traduttore giurato e legalizzato o apostillato secondo le disposizioni previste in loco (si suggerisce di informarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese che ha prodotto il documento).
N.B.: si invita a controllare che i dati relativi alle generalità, data e luogo di nascita riportati nei certificati siano uguali, in caso di diversità tali dati andranno rettificati.
La documentazione dovrà essere in originale (gli originali non verranno restituiti) accompagnata da una fotocopia di ogni documento (no fronte/retro, una copia per pagina).
In fase di istruttoria, potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva.
Costi
Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente è tenuto (ai sensi del D.L. n. 66/2014) al pagamento di diritti consolari pari
a 300 euro (da pagare in contanti e in zloty) per il trattamento della domanda, a prescindere dall’esito della pratica.
Si dovranno altresi’ aggiungere l’imposta di bollo di 16 euro ( 73 zloty) e l’autentica di firma del richiedente di 14 euro (64 zloty) da pagare in contanti il giorno dell’appuntamento.
Quanto sopra è dovuto per la trattazione della pratica di ricostruzione ed è indipendente dall’esito dell’accertamento: non si provvederà quindi alla restituzione in caso di rigetto dell’istanza.
N.B: L’Ufficio Consolare si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.