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Radiazione autoveicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – NUOVA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020

Si informa l’utenza che il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che, dal 1° gennaio 2020, la radiazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per la definitiva esportazione del veicolo all’estero, non potrà più essere richiesta per il tramite della rete diplomatico – consolare, ma dovrà essere richiesta in Italia PRIMA che il veicolo venga esportato.

Si evidenzia, che fino alla fine del corrente anno, ai sensi della normativa attualmente vigente e che restera’ in vigore fino al 31 dicembre 2019, la richiesta di radiazione deve invece essere effettuata successivamente all’esportazione all’estero del veicolo.  Sara’ pertanto ancora ammessa la possibilita’, per il tramite degli Uffici Consolari, di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione del veicolo all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1 gennaio 2020.

Tali adempimenti invece cesseranno a partire dal 1 gennaio 2020, in quanto le Sedi non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del comunicato congiunto MIT/ACI disponibile cliccando qui.